Descrizione
ORDINANZA N. 141 DELL'11.10.2024
OGGETTO: DIVIETO USO ACQUA A SCOPO POTABILE E ALIMENTARE (UTILIZZABILE SOLO DOPO BOLLITURA DI MINUTI 10).
IL SINDACO
Vista la comunicazione pervenuta dall’A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, registrata con nota ns.prot.n.9661 del 11/10/2024;
Visto che le analisi di campioni conoscitivi di acqua per uso umano prelevati presso la Fontanella di Piazza L. Massa hanno dato esito positivo alla presenza di Batteri Coliformi a 37°, Escherica Coli ed Enterococchi;
Atteso l’invito della scrivente A.S.L. di emettere Ordinanza di Divieto di utilizzo dell’acqua in esame per scopi potabili se non previa bollitura, relativamente alla rete idrica del Comune di Montanaro e Frazioni afferenti;
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 avente per oggetto “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute pubblica;
Vista la necessità di intervenire urgentemente al fine di tutelare la salute pubblica;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e successive s.m.i.
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati
IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA, RELATIVAMENTE ALLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MONTANARO E FRAZIONI AFFERENTI, PER SCOPI POTABILI SE NON PREVIA BOLLITURA DELLA DURATA DI MINUTI 10 (DIECI)
Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla esecuzione della presente Ordinanza.
Chiunque contravvenga a tale disposizione verrà sanzionato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott. Antonino CARERI
IL SINDACO
Vista la comunicazione pervenuta dall’A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, registrata con nota ns.prot.n.9661 del 11/10/2024;
Visto che le analisi di campioni conoscitivi di acqua per uso umano prelevati presso la Fontanella di Piazza L. Massa hanno dato esito positivo alla presenza di Batteri Coliformi a 37°, Escherica Coli ed Enterococchi;
Atteso l’invito della scrivente A.S.L. di emettere Ordinanza di Divieto di utilizzo dell’acqua in esame per scopi potabili se non previa bollitura, relativamente alla rete idrica del Comune di Montanaro e Frazioni afferenti;
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 avente per oggetto “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute pubblica;
Vista la necessità di intervenire urgentemente al fine di tutelare la salute pubblica;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e successive s.m.i.
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati
IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA, RELATIVAMENTE ALLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MONTANARO E FRAZIONI AFFERENTI, PER SCOPI POTABILI SE NON PREVIA BOLLITURA DELLA DURATA DI MINUTI 10 (DIECI)
Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla esecuzione della presente Ordinanza.
Chiunque contravvenga a tale disposizione verrà sanzionato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott. Antonino CARERI
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/10/2024 13:15:52